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REGOLAMENTO DIDATTICO

 

 

 

 

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

 

Art. 1 – Organi della Scuola

  1. Sono organi della Scuola di Specializzazione: il Direttore ed il Consiglio di Area Didattica (CAD).

 

Art. 2 - Direzione della Scuola

  1. La Direzione della Scuola è affidata ad un docente di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo che fanno parte del CAD della Scuola. Le elezioni e le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio vengono stabilite con apposito decreto dal Direttore di Dipartimento; il Direttore eletto è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati.

  2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il CAD e lo presiede; ha nell’ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del CAD.  

  3. Il Direttore della Scuola designa tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso.

 

Art. 3 - Consiglio di Area Didattica (CAD)

1. Il CAD della Scuola è organo assembleare ed è composto dai docenti di ruolo dell’Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attività didattica nel piano di studi della Scuola e da una rappresentanza di specializzandi pari al 20% del numero dei docenti.

2. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il CAD vengono designati, in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Il CAD ha competenze propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola e si riunisce almeno due volte l’anno.

4. In particolare il CAD:

  • programma la didattica del Corso all’inizio di ogni anno accademico;

  • propone l’affidamento degli insegnamenti, nella prima costituzione del corpo docente; l’approvazione della programmazione didattica rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;

  • formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti supervisionate, con particolare riferimento alle necessità di rotazione degli specializzandi nell’ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e con priorità per quello della rete formativa di riferimento;

  • l’autorizzazione allo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private convenzionate extra-rete formativa è subordinata alla disponibilità di tecnologie e specifiche competenze presenti nelle stesse;

  • nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell’approfondimento del singolo specializzando;

  • provvede a realizzare sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascun specializzando, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando stesso deve eseguire;

  • propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento.

5. Il CAD viene convocato dal Direttore della Scuola, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il Direttore è altresì invitato a convocare il CAD su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei votanti, fatta salva la verifica del numero legale.

7. Il CAD può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

 

Art. 4 - Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola di Specializzazione è costituito da Professori di ruolo, da Ricercatori Universitari e (nella misura massima del 30% del totale del corpo docente) da personale dipendente dal SSN o da altri Enti Convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CAD della Scuola.

 

 

TITOLO II – PROCEDURE E TERMINI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITA’, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

 

Art. 5 – Ammissione, immatricolazione e iscrizione

1. L’ammissione alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione.

2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione annuale, proposta dal CAD e approvato dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 6 – Frequenza al corso di dottorato

1. E’ consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

 

Art. 7 - Tasse

1. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell’imposta di bollo.

 

Art. 8 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di rilevazione delle presenze.

2. Il controllo delle presenze spetta al Responsabile della struttura formativa in cui lo psicologo in formazione specialistica opera.

3. La Direzione della Scuola acquisisce l’attestato di regolare frequenza dello psicologo in formazione specialistica da parte del Responsabile della Struttura in cui si è svolta l’attività.

 

 

 

TITOLO III – VALUTAZIONE

 

Art. 9 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all’anno) e in maniera documentata, lo psicologoin formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

3. Per accedere all’esame finale annuale, lo specializzando deve avere superato tutte le prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui) previste nel piano di studi e relative a ciascun insegnamento nell’ambito di ogni corso integrato, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola.

4. In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza.

5. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento, in date da concordare tra gli specializzandi e i singoli docenti, e terminare con un voto espresso in trentesimi, registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l’esame di profitto di passaggio all’anno successivo. Il voto minimo per superamento delle prove parziali di verifica di 18/30.

6. Tutte le valutazioni relative al singolo psicologo in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione giudicatrice che si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell’attribuzione allo psicologo in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà allo psicologo in formazione specialistica il passaggio all’anno successivo o l’ammissione alla prova finale.

7. Il voto dell’esame finale annuale è espresso in trentesimi ed il voto minimo per il superamento dello stesso è di 18/30. La Commissione può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

8. La Commissione giudicatrice dell’esame finale annuale, nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del CAD e composta da docenti della Scuola, in numero non inferiore a 5.

9. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola e, in sua assenza, il Vice-Direttore.

10. Il Presidente della Commissione è responsabile del verbale relativo alla prova annuale ed ha l’obbligo di curare la consegna dello stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla segreteria delle Scuole di Specializzazione alla fine di ogni appello.

11. Il mancato superamento dell’esame di profitto annuale comporta l’esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell’anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di “mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione”.

12. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

 

Art. 10 - Esame di diploma

1. Lo psicologo in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell’attività formativa.

2. In caso di esito negativo, lo psicologo in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

3. In caso di assenza all’esame finale lo psicologo in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

  • a) malattia;

  • b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale.

5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori e dei responsabili delle strutture in cui lo psicologo ha svolto la sua formazione certificata.

6. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte della Scuola.

7. Le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte del CAD; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola o, in sua assenza, il Vice-Direttore.

8. Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

9. Lo psicologo in formazione specialistica può ritirarsi dall’esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

10. Lo svolgimento dell’esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.

 

Art. 11 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale della qualità delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nelle diverse strutture formative, attività della Direzione, ecc..) da parte dello psicologo in formazione, secondo modalità stabilite dal Ministero di riferimento e dal CAD.

 

 

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 12 – Durata della Scuola ed articolazione attività

  1. La Scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede circa cinquecento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui 180 CFU dedicate alla didattica e pratica clinica, 60 CFU all’attività psicoterapeutica espletata sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. Il 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate. A questo monte ore si aggiungono i seminari condotti da ospiti nazionali e stranieri e la partecipazione a convegni. Il 25% delle ore complessive è riservato allo studio individuale.

  2. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Diploma lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:   

  • a) avere effettuato l'esame psicodiagnostico standardizzato di almeno 80 casi clinici (almeno 400 ore) di varie età e di differente patologia, sotto il controllo di un supervisore, e di aver praticato la formulazione di un piano di trattamento;

  • b) aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento strutturato breve di psicologia clinica in almeno 7 casi (almeno 200 ore);

  • c) aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento esteso di psicoterapia in almeno 5 casi (almeno 450 ore);

  • d) aver impostato e realizzato, sotto supervisione, un protocollo di valutazione di efficacia dell'intervento, con l'acquisizione di competenze nell'impiego di strumenti specifici per la valutazione degli esiti;

  • e) aver prodotto, sotto supervisione, un protocollo clinico-psicologico applicabile in piani di programmazione sanitaria;

  • Inoltre, la partecipazione a meeting e congressi, la produzione di pubblicazioni scientifiche ed i periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere caratterizzano l’ambito delle attività che favoriranno le abilità di interpretazione delle innovazioni scientifiche nel campo specifico della Scuola valide ai fini dell’assistenza e del proprio aggiornamento professionale.

 

 

Art. 13 - Rete formativa

1. Lo psicologo in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal CAD.

2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo psicologo in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal CAD.

3. Il periodo di frequenza dello psicologo in formazione specialistica nelle Strutture formative convenzionate viene definito dal CAD e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

4. La programmazione delle attività dello specializzando deve essere definita per l’intera durata del percorso formativo, in modo che la rotazione all’interno della rete formativa ed il conseguimento degli obiettivi formativi sia definita sin dall’inizio. Ogni anno, sulla base della valutazione della qualità e dell’offerta, il CAD è tenuto a verificare il programma formativo e, se necessario, a revisionarlo ed eventualmente a rimodulare il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che lo specializzando deve personalmente eseguire.

5. Al responsabile di ogni Struttura presso il quale lo psicologo in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal CAD, l’organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

 

Art. 14 - Formazione all’estero e fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione all’estero, previa approvazione del CAD, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza dello psicologo in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli studi. La copertura assicurativa deve far carico della struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, allo psicologo in formazione specialistica.

2. Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a sei mesi nell’arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN non facenti parte della rete formativa, previa delibera del CAD, adottata almeno tre mesi prima dell’avvio dello stage.

 

Art. 15 - Formazione e attività didattica formale

1. Il CAD determina il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo psicologo in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo psicologo in formazione, salvo diversa disposizione da parte del CAD in particolare per gli specializzandi autorizzati a svolgere periodi di formazione all’estero.

 

Art. 16 -Tutor e altre figure di riferimento

1. Il tutor è uno Psicologo, della disciplina oggetto della Specializzazione, che opera in qualità di dirigente o titolare di contratto nelle varie strutture sanitarie, di cura, e supporto alla salute della rete formativa della Scuola dove ruotano gli specializzandi.

2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.

3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

4. Il numero di psicologi in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

5. Il tutor è il referente dello specializzando nella struttura in cui si svolge l‘attività pratica (stage, attività professionale, etc):

  • a) spiega l’obiettivo dell’attività da svolgere

  • b) inserisce lo specializzando nel gruppo di lavoro

  • c) controlla e attesta la frequenza

  • d) controlla il comportamento e l’apprendimento dello specializzando

  • d) individua specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione

  • e) valuta i risultati

  • f) esprime un giudizio finale sull’attività complessiva dello specializzando

6. Sono compiti principali del tutor:

  • cooperare con il Responsabile della formativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo psicologo in formazione;

  • essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;

  • concorrere al processo di valutazione dello specializzando;

  • coordinare i supervisori, dove previsti.

7. Le proposte dei nominativi dei tutor vengono approvate dal Consiglio di Dipartimento, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell’ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

8. I tutor possono partecipare, su invito del Direttore, al CAD ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 17 - Registrazione delle attività formative: libretto diario dello specializzando

1. Gli Psicologi in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto diario personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui lo psicologo ha svolto la sua formazione.

2. Sul libretto sono annotati anche i giudizi e le valutazioni del tutor che attesta anche la frequenza dello specializzando.

3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni da parte dei docenti della frequenza all’attività didattica formale nonché gli esiti delle verifiche parziali relative a ciascun insegnamento/modulo eventualmente previste nel corso dell’anno.

4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell’anno accademico e controfirma il libretto.

 

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

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